Il 2 agosto 2017 il Senato, nell’ambito del “DDL concorrenza”, ha approvato il cosiddetto “emendamento Fissore” (dal nome della proponente Senatrice PD Elena Fissore) che permetterà anche agli Artisti Interpreti Esecutori di negoziare e incassare direttamente i relativi compensi per i diritti connessi derivanti da pubblica diffusione dei fonogrammi (cd, mp3, e similari).
La precedente normativa permetteva infatti solo ai Produttori tale prerogativa salvo l’obbligo di versare agli Artisti (anche per il tramite delle loro società di collecting) quanto loro dovuto.
Altra rilevante novità è la “incedibilità” della quota Artisti a favore dei Produttori (spesso presente all’interno di alcuni contratti discografici).
Se da un lato questa modifica viene letta come una vittoria per la categoria degli Artisti (sicuramente lo è) il rischio concreto però è che, con maggiori richieste di contrattazione sullo stesso repertorio, i vari utilizzatori (radio, tv, pubblici esercizi) possano avere maggiore potere contrattuale a scapito sia dei Produttori che degli Artisti.
Di seguito il testo emendato dell’articolo 73 della Legge sul diritto d’autore (Legge 633 del 1941) entrato in vigore il 29 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017).
Nuovo articolo 73 (in grassetto le modifiche)
Art. 73
1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L’esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo le norme del regolamento.
3. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione
4. Nessun compenso è dovuto per l’utilizzazione ai fini dell’insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall’Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.